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Carta d'identità Divorzio I documenti per il matrimonio Passaporto Patente di guida Separazione

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Carta d'identità - su

Questo documento prova l’identità del suo titolare, cioè dimostra che la persona è realmente chi dichiara di essere. Si rilascia ai cittadini che hanno compiuto 15  anni. I bambini  fino a 14 anni devono avere un documento d’identità solo in caso di  viaggi all’estero (certificato d’identità).

La carta d’identità è rilasciata dall’Ufficio Anagrafe del Comune di residenza e vale cinque anni. Si può rinnovare a partire da quando mancano sei mesi alla scadenza. In caso di furto o di smarrimento si può chiedere un duplicato mostrando l’originale della denuncia e un altro documento valido (se non si dispone di un documento valido, occorrono due testimoni dotati i documento valido). Se la carta è molto rovinata, si può cambiare: basta far vedere quella vecchia con il numero leggibile.

Le procedure variano da Comune a Comune per i minori con età compresa fra i 15 e i 18 anni, per i cittadini stranieri e soprattutto per i separati e i divorziati con figli minori  (se si chiede una carta di identità valida per l’espatrio).

In questi casi conviene telefonare prima all’Ufficio Anagrafe. Bisogna comunque portare 3 (a volte 4) fotografie recenti in formato tessera a viso scoperto. Foto con turbanti, veli ecc. a volte sono ammesse, nello spirito della libertà di culto e di religione. Per avere il documento di solito basta un giorno.

Spesa: L.10.000 o 10.500 per la C.I. e L.10.500 - 20.000 per il duplicato, a seconda del Comune.

Per le persone fisicamente impedite: un familiare può portare le fotografie, la domanda firmata dall’interessato e un certificato medico. Un vigile consegnerà la carta d’identità direttamente a casa.

Consigli

Fotocopiate il documento originale appena rilasciato. Faciliterà il rilascio in caso di smarrimento.

Evitate gli orari di punta e i periodi immediatamente precedenti alle ferie

Divorzio - su

Il divorzio può essere richiesto da uno o entrambi i coniugi separati da almeno tre anni. La data di separazione si calcola dal giorno dell’omologa (vedi separazione) in caso di separazione consensuale e dal giorno del deposito della sentenza in caso di separazione giudiziale. È sempre ne­cessaria la presenza del legale. 

Divorzio congiunto - Procedure

Occorrono i seguenti documenti in carta libera:

  • Copia autentica del verbale di separazione omologato o della sentenza di separazione

  • Atto integrale di matrimonio da richiedere presso il Comune dove il matrimonio è stato celebrato (previa presentazione di una istanza presso la Procura della Repubblica competente)

  • Stato di famiglia di entrambi i coniugi

  • Certificato di residenza di entrambi i coniugi. 

Divorzio contenzioso - Procedure

Occorrono i medesimi documenti richiesti per il divorzio congiunto, ma è necessario anche produrre all’udienza tutti i documenti relativi al reddito e al patrimonio.

I coniugi devono essere assistiti da un legale.

Spese

Non ce ne sono, tranne naturalmente l’onorario degli avvocati. Se però non potete affrontare la spesa per l’assistenza legale potete rivolgervi alla Commissione Gratuito Patrocinio, presente in ogni Tribunale, che vi assegnerà un avvocato d’ufficio (voi cioè non potete intervenire nella scelta della persona).

A Milano per la consulenza legale gratuita sul diritto di famiglia esiste il Centro Azione Milano Donna del Comune di Milano

Via S.Pellico 8, t. 02.62085444 
e-mail: donnemi@tin.it

Tribunale ordinario di Milano

Via Freguglia. 1            tel. 02.543.31

Matrimonio - su

La legge riconosce valore (cioè effetti civili) a tre forme di matrimonio:

  quello concordatario, che si celebra in chiesa

  quello civile, che si celebra in Comune

  quello cattolico, che si celebra davanti a un Ministro di un culto non cattolico ammesso dallo Stato

I matrimoni concordatari e cattolici hanno effetti civili in seguito alla trascrizione dell’atto nei registri di Stato civile del Comune. Può sposarsi chi ha compiuto 18 anni e i minorenni da 16 in poi, se autorizzati dal Tribunale per i minori.

Procedure

Prima di tutto bisogna fare le “pubblicazioni”, cioè comunicare pubblicamente l’intenzione di sposarsi. Almeno uno dei due fidanzati deve essere residente nel comune dove saranno affisse le pubblicazioni, I futuri sposi si presentano all’Ufficio matrimoni con un documento d’identità valido (può presentarsi anche uno solo dei due ma con entrambi i documenti d’identità).

I passi da fare sono questi:

  si concorda un appuntamento per la firma della richiesta di pubblicazioni;

  nel giorno fissato si firma. Devono es­sere presenti i futuri sposi e due testi­moni. Le pubblicazioni restano affisse 8 giorni consecutivi, comprese 2 domeni­che, più 3 giorni di deposito;

  alla scadenza dei termini si ritira in Comune il nullaosta (cioè il certificato di avvenuta pubblicazione), da consegnare al parroco o all’ufficiale di stato civile per fissare la data di celebrazione del matrimonio.

Spesa: per le pubblicazioni £. 21.000 se ci si sposa nel Comune dove sono state affisse, £. 41.000 se ci si sposa in un altro Comune.

Per la cerimonia del matrimonio nessuna spesa è obbligatoria.

Consigli

Se desiderate il regime di separazione dei beni, dichiaratelo all’atto del matrimonio. Potete farlo anche in seguito ma ci vuole un atto notarile. Con la separazione dei beni ciascun coniuge resta proprietario esclusivo di ciò che acquista dopo il matrimonio. In ogni caso, anche in regime di comunione dei beni, rimane di proprietà personale dei coniugi quanto acquisito per successione o per donazione.

Passaporto - su

È un documento di riconoscimento valido per l’espatrio. Ne hanno diritto tutti i cit­tadini italiani.

Quando ci sono figli minori è necessario il consenso del coniuge. I genitori conviventi sono equiparati ai coniugati. Quando i genitori sono legalmente separati, divorziati o vedovi occorre il nullaosta del giudice tutelare (a meno che all’atto della separazione o del divorzio i coniugi abbiano reso una dichiarazione di recipro­co assenso all’espatrio).

Viene rilasciato dalla Questura, ma può essere richiesto anche presso:

  • Commissariati di P.S.

  • Stazioni dei Carabinieri

  • Uffici comunali (se non ci sono Commissariati o Stazioni dei Carabinieri)

  • Il passaporto vale cinque anni dalla data del rilascio e può essere rinnovato (una sola volta) per altri cinque anni.

Procedure

Per il rilascio del passaporto occorrono:

  • due fotografie formato tessera

  • ricevuta del pagamento di L.10.150 sul conto corrente postale intestato alla Questura della Provincia alla quale appartiene il comune di residenza (Per la Provincia di Milano il c/c postale è il n. 00405274)

  • marca per passaporto da L.60.000. Se il passaporto viene effettivamente utilizzato, ogni anno bisogna applicare una nuova marca da L.60.000.

Attenzione: il bollo annuale scade sempre in coincidenza con la data di rilascio del passaporto e non con la data di applicazione della marca da bollo

In caso di separazione o divorzio,  per avere il nullaosta del giudice tutelare necessario per i figli minori bisogna fare domanda (vedi fac-simile più avanti) presentando i seguenti documenti:

  • stato di famiglia

  • dichiarazione di assenso dell’altro coniuge

  • fotocopia del documento dell’altro coniuge

  • fotocopia dei verbale di separazione

Rinnovo del passaporto

Per il rinnovo occorre presentare la ri­chiesta nei sei mesi precedenti o succes­sivi alla scadenza presso le stesse sedi abilitate al rilascio allegando una marca da bollo da L. 60.000.

Smarrimento o furto del passaporto

In caso di smarrimento o furto presenta­rsi con la documentazione indicata per il rilascio e con la copia della denuncia di smarrimento o furto.

Passaporto per minorenni

I documenti indicati per il rilascio devono essere pre­sentati da entrambi i genitori o da uno solo se le firme sulla richiesta sono state au­tenticate. I minori di sedici anni possono anche essere iscritti sul passaporto del genitore: se hanno più di dieci anni occor­re allegare due foto tessera.

Passaporto collettivo

Il passaporto col­lettivo è rilasciato dalla Questura a gruppi di persone (da 5 a 50) per viaggi di varia natura (turistici, religiosi, ecc.). È valido per un unico viaggio, dura quattro mesi al massimo e non può essere rinnovato.

Occorrono:

  elenco in due copie dei partecipanti in ordine alfabetico con i rispettivi dati anagrafici

  una marca da £. 4.000 per ogni partecipante

  ricevuta del versamento di £. 9.200 suI conto corrente postale della Questura competente (Per la Provincia di Milano il c/c postale è il n. 00405274)

Passaporto di 48 pagine

Chi viaggia molto può richiedere il passaporto da 48 pagine: in questo caso il versamento sul c/c postale intestato alla Questura è di £.12.350.

Passaporto gratuito

La legge 1185/67 prevede la gratuità del passaporto per gli emigranti (previa documentazione relativa al lavoro all’estero), per gli italiani all’estero che usufruiscono di rimpatrio consolare o rientrino per prestare servizio militare, per i ministri del culto e religiosi che siano missionari, e per gli indigenti.

Visto consolare

Per alcuni paesi è necessario anche un visto d’entrata che viene rilasciato dall’autorità diplomatica. I documenti necessari variano: contattare l’ambasciata o il consolato del paese (cercate sull’elenco telefonico) in cui ci si vuole recare per avere indicazioni più precise.

Per i paesi che non hanno una rappresentanza in Italia, è necessario rivolgersi al Ministero degli Affari Esteri, tel. 06-36911, Piazzale della Farnesina 1, Roma.

In alcuni casi la procedura richiede del tempo: informatevi con un buon anticipo rispetto alla data di partenza prevista.

Per informazioni

Per sapere tutto sul passaporto: telefonare al 02.62.265.777 (Servizio della Questura di Milano).

Questura di Milano

Via Fatebenefratelli,  11
tel. 02.262261
conto corrente postale 00405274

Fax-simile domanda

Scarica direttamente in formato Microsoft Word il file zippato del fax-simile della domanda

Patente di guida - su

Con la patente di tipo Al e 16 anni compiuti si possono guidare motocicli leggeri (fino a 125 cmc e 11 kw ) senza passeggero; sempre con la patente Al e 18 anni compiuti si possono guidare moto fino a 25 kw; con la patente B e 18 anni compiuti autoveicoli fino a 3.500 kg e posti fino a 8+1; con la patente A (e con la patente B solo sul territorio nazio­nale) e 20 anni compiuti moto oltre 25 kw. Le patenti di guida delle categorie A e B sono valide 10 anni fino al compimento del 50° anno d’età, poi 5 anni. Dopo i 70 anni vanno rinnovate ogni 3.

Si tenga presente che la Motorizzazione Civile di Milano (fermata MM Molino Dorino) ha sede in via Cilea, 119 tel.  02.353.791
L’URP (Ufficio Relazioni col pubblico) risponde ai seguenti numeri telefonici  02.353.792.81, 02.353.792.59, 02.353.792.70

La patente facendo tutto da soli

Procedure

Per ottenere la patente bisogna esercitarsi alla guida e per esercitarsi occorre avere il foglio rosa, che si richiede agli uffici della Motorizzazione Civile a partire dal giorno dopo che si è compiuta l’età minima richiesta, pena l’annullamento della pratica. L’autorizzazione è valida per 6 mesi e consente di far pratica con a fianco una persona di età non superiore a 65 anni, con patente da almeno 10 anni, in veste di istruttore. L’auto con cui ci si esercita deve avere visibile davanti e dietro un contrassegno con la lettera P (principiante) scritta in nero su fondo bianco.

li rilascio della patente si ottiene superando un esame di teoria e una prova pratica. Gli esami possono essere sostenuti dopo un mese dalla data di consegna del foglio rosa ed entro i 6 mesi della sua validità. È possibile dare gli esami anche in una provincia diversa da quella di residenza, ma è obbligatorio far capo per tutti gli esami a un unico ufficio provinciale.

Documenti da presentare per il rilascio:

  • domanda alla Motorizzazione (modulo della stessa M.C.)

  • ricevute di due versamenti di L. 20.000 ciascuno (verificare per telefono con la M.C. che le cifre non siano variate) sui c/c n.9001 (barra azzurra) e n.4028 (barra verde)

  • autocertificazione o certificato di resi­denza

  • certificato medico, che attesti l’idoneità alla guida (la visita può essere effettuata alla ASL in bollo, con fotografia e fotocopia (con data non anteriore a 6 me­si)

  • due fotografie formato tessera, identi­che, su fondo chiaro, recenti.

Per il rinnovo occorre:

  • un versamento di L.10.000 sul c/c n.9001

  • visita medica presso una delle autorità sanitarie indicate dal Codice della Stra­da (per esempio ASL), portando una marca da bollo da L.20.000 e il proprio codice fiscale.

Smarrimento, furto o distruzione della patente

In questi casi si deve fare immedia­tamente denuncia alla Polizia che rilascia un attestato di resa denuncia. Presentandolo alla M.C. si ottiene un documento provvisorio di guida valido un mese e rinnovabile fino al rilascio del duplicato. Dopo 30 giorni dalla data della denuncia, se il documento non è stato ritrovato, si deve chiedere il duplicato.

Patente comunitaria.

Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri della CE sono equiparate alle cor­rispondenti patenti di guida italiane. Il tito­lare di una patente rilasciata da un altro Stato membro della CE che trasferisce la residenza in Italia ha due possibilità:

  1. può convertire la sua patente nella pa­tente italiana equivalente entro un anno dall’acquisizione della residenza in Italia

  2. può conservare la sua patente origina­ria, facendola però riconoscere. In questo caso deve, entro 90 giorni dall’acquisizio­ne della residenza in Italia, andare alla M.C. e presentare richiesta su un modulo apposito con:

  • autocertificazione, in carta semplice, in cui dichiara la propria residenza ana­grafica in Italia (o certificato di residen­za)

  • attestazione dei versamenti prescritti (£. 20.000 su c/c 4028; £. 10.000 su c/c n. 9001). In seguito a questa richiesta l’ufficio provinciale della M.C. rilascia un tagliando (nel quale è indicata, tra l’altro, anche la scadenza di validità del­la patente) che deve essere apposto sul documento di guida.

Patente extracomunitaria

Chi ha una patente o un permesso internazionale rilasciati da uno Stato estero non appartenente alla CE può guidare in Italia veicoli per i quali è valida la sua patente (o il permesso) purché non sia residente in Italia da oltre un anno. Se la patente, o il permesso, non sono conformi a modelli stabiliti in convenzioni internazionali cui abbia aderito anche l’Italia, devono essere accompagnati da una traduzione ufficiale in lingua italiana o da documento equivalente. Chi acquisisce la residenza anagrafica in Italia può ottenere, consegnando la patente rilasciata dallo stato estero (ma non vale per tutti, vedere l’elenco alla M.C.), la patente di guida italiana della stessa categoria senza dover sostenere l’esame di idoneità. Il rilascio avviene previo controllo del possesso da parte del richiedente dei requisiti fisici e psichici stabiliti dal Codice della strada.

Delega

L’interessato può mandare un’altra persona a svolgere le pratiche dandole un’autorizzazione scritta su carta semplice firmata da lui, in cui specifica il servizio richiesto, più un suo documento d’identità in originale e valido.

Il rilascio e il rinnovo  della patente attraverso una Scuola Guida o l’ACI

Molto più semplice e comodo ma è anche parecchio più co­stoso ottenere il rilascio o il rinnovo della patente semplicemente rivolgendosi ad una scuola guida; per il rinnovo ci si può rivolgere alla più vicina sede dell’ACI (Automobile Club d’Italia).

Separazione - su

La separazione può essere consensuale o giudiziale.

La separazione si dice consensuale quando è richiesta insieme dai due coniugi che hanno già trovato un accordo anche sulle condizioni:

  • affidamento dei figli, soldi, casa e così via. In questo caso la presenza di un legale non è necessaria, ma non è nemmeno esclusa, i coniugi possono decidere di farsi seguire da un unico avvocato o sceglierne uno per ciascuno.

È separazione giudiziale (o contenziosa) invece quando è richiesta da uno solo dei due contro la volontà dell’altro; oppure quando è richiesta da entrambi ma non è possibile trovare un accordo sulle condizioni. È necessaria la presenza di un legale per parte.

Procedure

Il ricorso va scritto in carta libera (vedi facsimile) e depositato alla Cancelleria del Tribunale del luogo di residenza dei coniugi insieme ai seguenti documenti in carta libera:

  • Certificato di matrimonio (da richiedere al Comune dove il matrimonio è stato celebrato)

  • Autocertificazione o stato di famiglia e residenza di entrambi i coniugi.

Il provvedimento che attesterà l’avvenuta separazione sarà:

  • il verbale d’udienza di comparizione delle parti omologato dal Tribunale, in caso di separazione consensuale

  • una sentenza del Tribunale, in caso di separazione giudiziale.

 - su

Scarica direttamente in formato Microsoft Word il file zippato del fax-simile della domanda